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Sez. 3, Sentenza n. 904 del 02/02/1983 (Rv. 425663 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI CONTRATTO DA TRASMETTERE ALL'AFFITTUARIO DA PARTE DEL CONCEDENTE - MODALITÀ - DISCIPLINA RELATIVA - RITUALE ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - RINNOVAZIONE O INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425663-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI CONTRATTO DA TRASMETTERE ALL'AFFITTUARIO DA PARTE DEL CONCEDENTE - MODALITÀ - DISCIPLINA RELATIVA - RITUALE ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - RINNOVAZIONE O INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione agraria, le formalità da seguire per la proposta di contratto da trasmettere all'affittuario e per il conseguente Esercizio del diritto di prelazione da parte di questo ultimo, sono quelle stabilite dalla legge in vigore all'epoca in cui l'uno o l'altro atto viene posto in essere. Di conseguenza, qualora essi siano stati posti in essere nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 590 del 1965 entro il 29 ottobre 1971, giorno di entrata in vigore della legge 14 agosto 1971 n. 817 - le cui norme hanno regolato diversamente e con più rigorose prescrizioni le formalità di notificazione della proposta al coltivatore - va escluso un Obbligo a carico del concedente di rinnovare od integrare la comunicazione della proposta, secondo le nuove prescrizioni. (Conf 2156/81, mass n 412874; (Conf 6571/79, mass n 403317).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)