Sez. 3, Sentenza n. 14281 del 10/03/2005 Ud. (dep. 18/04/2005) Rv. 231079 - 01
PESCA - MARITTIMA | Novellame - Reato di cui agli artt. 15 e 24 Legge n. 963 del 1968 - Responsabilità del commerciante - Condizioni - Individuazione.
PESCA - MARITTIMA
In tema di disciplina della pesca, il reato di cui agli artt. 15 e 24 della Legge 14 luglio 1968 n. 963, divieto di detenzione di novellame di qualunque specie marina vivente o di specie di cui sia vietata la cattura in quantità eccedente quella consentita, è ascrivibile anche al commerciante, a condizione che presso lo stesso sia rinvenuto l'intero pescato, atteso che diversamente non sarebbe possibile individuare la quantità complessiva del pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% di novellame.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1968 num. 963 art. 15, Legge 14/07/1968 num. 963 art. 24, DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)