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Sez. 3, Sentenza n. 43235 del 20/11/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223037 - 01

PESCA - MARITTIMA | Percentuale di novellame tollerata sul pescato - Riferimento al complesso del pescato - Reato di cui agli artt. 15 e 24 della legge n. 963 del 1968 - Responsabilità del commerciante - Ipotizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223037-01

PESCA - MARITTIMA

Il divieto di detenere novellame in quantità eccedente la quantità consentita, previsto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1968 n. 963, e sanzionato dall'art. 24 della stessa legge, si riferisce non soltanto a chi esercita la pesca, ma anche al commerciante; peraltro, atteso che ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 (regolamento di esecuzione della legge n. 639) è prevista una tolleranza di novellame del 10% sul totale del pescato, il commerciante risponde del reato in questione solo qualora presso di lui sia rinvenuto l'intero pescato, in quanto diversamente non è possibile individuare la quantità complessiva originariamente pescata né quella del novellame in essa presente.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1968 num. 963 art. 15, Legge 14/07/1968 num. 963 art. 24, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)