Sez. 3, Sentenza n. 8790 del 15/06/1998 Ud. (dep. 28/07/1998) Rv. 212037 - 01
PESCA - MARITTIMA | Tolleranza percentuale di novellame sul totale pescato - Riferimento al complesso del pescato - Rinvenimento di parte del pescato presso singolo rivenditore - Configurabilità del reato di cui al D.P.R. 1639 del 1968 - Esclusione - Ragione.
PESCA - MARITTIMA
Il commerciante presso il quale è rinvenuta solo parte del prodotto pescato non può rispondere del reato di cui agli artt.15, comma primo, e 24, comma primo, della legge 14 luglio 1965 n. 963, in relazione all'art. 89 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, per avere detenuto, per commerciarli, molluschi eduli lamellibranchi allo stato di novellame senza la preventiva autorizzazione, in quanto in tale caso non è possibile individuare il pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% ai sensi dell'art 91 del citato D.P.R.
Riferimenti normativi: DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 89, DPR 02/10/1968 num. 1639 art. 91, Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)