Sez. 1, Sentenza n. 3786 del 22/09/1994 Cc. (dep. 27/10/1994) Rv. 200436 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Condannato per reati indicati nell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 - Cumulo di pene comprensive anche di pene inflitte per taluno di tali reati - Scioglimento del cumulo - Possibilità - Esclusione -
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il cumulo delle pene non può essere sciolto al fine di imputare la pena già espiata a un determinato reato, poiché, una volta procedutosi a detta unificazione, si instaura un rapporto esecutivo unitario e le singole pene comprese nel cumulo perdono la loro autonomia e rilevanza, sì che ad ogni effetto, eccezion fatta per l'applicazione di benefici come l'amnistia e l'indulto riferibili a taluna delle pene unificate, si deve aver riguardo alla pena unica da espiare. (Fattispecie relativa a istanza per misura alternativa alla detenzione presentata da condannato per uno dei delitti contemplati nell'art. 4 bis ord. pen., in cui la S.C. ha ritenuto che la particolare qualità di tale condannato finisca col riverberarsi sulle altre condanne per reati diversi compresi nel cumulo, di per sè non ostative alla fruizione dei benefici penitenziari).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)