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Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 11/12/1996 Cc. (dep. 09/01/1997) Rv. 206404 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Esclusioni o limitazioni relativamente a condanne per determinati titoli di reato - Pene cumulate - Dichiarazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di avvenuta espiazione di una parte di esse, ritenuta imputabile al titolo di reato ostativo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206404-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, indipendentemente dalla ammissibilità o meno di uno scioglimento temporaneo e parziale del cumulo delle pene, onde poter attribuire ad un determinato titolo di reato - ostativo, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, all'applicazione di detti benefici - la parte della pena complessiva che già risulti espiata, è comunque da escludere che il giudice dell'esecuzione possa, in via preventiva, dichiarare l'avvenuta espiazione di una parte della pena cumulata da imputare al reato ostativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)