diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2935 del 05/05/1980 (Rv. 406671 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI EFFETTUATI DA PARTE DI UN SOCIO PER CONTO DELLA SOCIETA, MA IN NOME PROPRIO - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA - BENI IMMOBILI E BENI MOBILI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1980-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406671-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE - ACQUISTI EFFETTUATI DA PARTE DI UN SOCIO PER CONTO DELLA SOCIETA, MA IN NOME PROPRIO - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA - BENI IMMOBILI E BENI MOBILI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA.*

Il socio di una societa di fatto, qualora acquisti per conto della societa, ma in nome proprio, senza palesare all'esterno la sua qualita di rappresentante, e obbligato in forza del mandato implicito nel potere di amministrazione, che gli spetta a norma dell'art 2257 cod civ a ritrasferire alla societa i beni comprati, ove si tratti di immobili, ai sensi ed agli effetti dell'art 1706 secondo comma cod civ, con il correlativo potere della societa di agire a termini dell'art 2932 cod civ in caso di sua inosservanza di tale Obbligo: mentre, con riguardo a beni mobili, ancorche integranti un complesso aziendale, l'acquisto in questione produce automaticamente e direttamente la loro appartenenza alla societa, ai sensi del primo comma del citato art 1706 cod civ e, quindi, pone i beni stessi in comunione con gli altri soci, senza la necessita di alcun ulteriore adempimento formale. (V 691/75, mass nn 374026 e 374027; (V 2843/67, mass n 330426).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)