Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007 (Rv. 595611 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Somme depositate presso il tesoriere di un ente pubblico - Terzo debitore del debitore esecutato - Carattere positivo della dichiarazione - Sussistenza - Conseguenze - Assegnazione - Tutela del debitore - Forma - Dichiarazione di esistenza di vincolo di destinazione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione delle somme depositate presso l'istituto di credito tesoriere di un ente pubblico, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., non fa venire meno il carattere di positività della dichiarazione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione deve assegnare al creditore procedente le somme spettantigli, salva la facoltà del debitore esecutato di proporre l'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., per far valere l'impignorabilità delle somme stesse perché assoggettate a vincolo di indisponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)