Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003 (Rv. 562536 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Somme depositate presso il tesoriere di un ente pubblico - Terzo debitore del debitore esecutato - Legittimazione a far valere la non pignorabilità del credito per l'esistenza di vincolo di destinazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
Nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene - neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico -, la questione attenendo al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.. Correlativamente, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., non fa venire meno il carattere di positività della dichiarazione
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)