Sez. 1, Sentenza n. 9177 del 09/04/2008 (Rv. 602707 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto - Data della dichiarazione dello stato di insolvenza - Idoneità - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, quale disciplinata dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 marzo 1979, n. 95, la decorrenza del periodo sospetto coincide con la data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non con quella, successiva, del d.m. che apre la procedura, in quanto il principio stabilito dall'art. 203 legge fall. per la liquidazione coatta amministrativa e richiamato dall'art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995 - secondo cui si deve avere riguardo alla data del provvedimento che ordina la liquidazione - non innova sul punto della decorrenza del periodo sospetto, la cui individuazione si deve perciò connettere al momento significativo posto dalla legge fallimentare a base dell'azione, cioè alla dichiarazione di insolvenza; il principio di decorrenza a ritroso del periodo sospetto, collocandosi nel solco del medesimo indirizzo interpretativo dell'art. 203 legge fall., ha altresì trovato conferma nell'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, con riguardo alla novellata amministrazione straordinaria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 273 art. 7, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)