Sez. L, Sentenza n. 6923 del 01/08/1996 (Rv. 498900 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate a titolo di liberalità alla cessazione del rapporto o "una tantum" - Connessione con il rendimento del lavoratore o l'andamento aziendale - Insussistenza - Necessità - Erogazione di somme in base a transazioni con disconoscimento dei diritti vantati dal lavoratore - Esenzione dalla contribuzione - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Gli importi corrisposti ad integrazione del trattamento di fine rapporto e quelli erogati "una tantum" non sono assoggettabili a contribuzione se sono stati concessi a titolo di liberalità e senza collegamento col rendimento del lavoratore o l'andamento aziendale e, cioè, in connessione solo occasionale con il rapporto di lavoro, come è configurabile nel caso di somme riconosciute in sede di transazioni individuali o collettive relative a pretese dei lavoratori la cui fondatezza non sia stata riconosciuta, neanche parzialmente, dal datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)