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Sez. L, Sentenza n. 14264 del 17/12/1999 (Rv. 532342 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Erogazione "una tantum" - Collegamento con il rendimento dei lavoratori e con l'andamento aziendale - Carattere liberale - Esclusione - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla gratifica corrisposta ai dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino in occasione della privatizzazione.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532342-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'erogazione di una somma effettuata "una tantum" al personale dipendente, della quale sia accertato il collegamento con il rendimento dei lavoratori e con l'andamento aziendale, non costituisce una liberalità esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ex art. 12 della legge n. 153 del 1969. L'accertamento relativo a tale collegamento è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, salvo che per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (nella specie - in ordine all'erogazione di una somma ai dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino in occasione della privatizzazione della banca - la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato, fra l'altro, che la gratifica non era fissa ma proporzionale all'inquadramento dei dipendenti e rispondeva a parametri tipici dei premi di rendimento).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)