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Sez. L, Sentenza n. 2968 del 26/03/1994 (Rv. 485933 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Gratificazione erogata alla cessazione del rapporto e concessa "una tantum" ma non a titolo di liberalità - Inclusione - Equiparabilità all'indennità di anzianità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485933-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

A norma dell'art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153, la retribuzione imponibile a fini previdenziali comprende tutto ciò che il lavoratore percepisce in danaro o natura, con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli tassativamente elencati nel terzo comma della norma; pertanto, la gratificazione, anche se erogata alla cessazione del rapporto di lavoro, ove concessa una tantum, ma non a titolo di liberalità ai sensi dell'art. 12, terzo comma, n. 6, legge n. 153 del 1969, in quanto collegata ai vantaggi aziendali e, quindi, almeno indirettamente, al rendimento dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda ed all'andamento aziendale non può essere equiparata all'indennità di anzianità, ma, in base alla disciplina innovatrice di cui all'art. 12 legge citata, rientra nel concetto ampio di retribuzione imponibile e pensionabile ivi adottato, configurando una speciale forma di premio di fedeltà e cioè, di un emolumento che, se dotato di autonomia, va fatto rientrare nella retribuzione imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)