Sez. 1, Sentenza n. 574 del 02/03/1973 (Rv. 362643 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - ATTI E CONTRATTI - SOGGEZIONE ALLA TASSA DI TITOLO - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO DELLA SENTENZA - NECESSITA - DISTINZIONE TRA LE SENTENZE - ESCLUSIONE - SENTENZA DI APPELLO - CONFERMA O RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - ATTI E CONTRATTI - SOGGEZIONE ALLA TASSA DI TITOLO - CONDIZIONI - PRESUPPOSTO DELLA SENTENZA - NECESSITA - DISTINZIONE TRA LE SENTENZE - ESCLUSIONE - SENTENZA DI APPELLO - CONFERMA O RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - LIMITI.*
La legge di registro condiziona l'applicazione della 'tassa di titolò al solo estremo che la convenzione verbale o scritta, su cui essa deve essere applicata, costituisca il presupposto logico della pronuncia contenuta in una decisione giudiziale. La norma non distingue fra sentenze definitive o non definitive, di primo grado o degli ulteriori gradi di giurisdizione, confermate, riformate o cassate, oppure aventi l'efficacia di cosa giudicata e, tanto, meno, consente di ricercare se la conferma della sentenza sia avvenuta per motivi diversi dal richiamo alla convenzione su cui e fondata la decisione di primo grado. Pertanto, salvo il caso in cui la sentenza di appello dichiari la nullita della convenzione verbale posta a fondamento della domanda o dell'eccezione sulle quali si e pronunciato il giudice di primo grado, la riforma della sentenza del primo giudice o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa, non escludono l'imposizione del tributo ne importano la restituzione. (V 951/71, mass n 350881; 832/70, mass n 346175; Conf 1799/62).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)