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Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 14/05/1975 (Rv. 375522 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - TASSA DI TITOLO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - NATURA DEFINITIVA O MENO DELLA SENTENZA - PENDENZA DEL GIUDIZIO SULL'ENTITA ECONOMICA DEL NEGOZIO - ININFLUENZA - RIFORMA O DIVERSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375522-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - TASSA DI TITOLO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA - NATURA DEFINITIVA O MENO DELLA SENTENZA - PENDENZA DEL GIUDIZIO SULL'ENTITA ECONOMICA DEL NEGOZIO - ININFLUENZA - RIFORMA O DIVERSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La legge di registro condiziona l'imposizione della 'tassa di titolò alla sola circostanza che la convenzione verbale o scritta, su cui essa deve essere applicata, costituisca il presupposto logico della pronuncia contenuta in una decisione giudiziale, non rilevando che si tratti di sentenza definitiva o non definitiva, di primo grado o degli ulteriori gradi, ne, in particolare, che sia ancora in corso il giudizio sull'entita economica del negozio tassato, stante la facolta dell'amministrazione finanziaria di determinare autonomamente l'imponibile. Da cio consegue che la riforma della sentenza di primo grado, o la conferma per motivi diversi da quelli tratti dalla convenzione stessa, non escludono l'imposizione del tributo, salvo il caso in cui venga dichiarata la nullita della convenzione posta a fondamento della pronuncia del primo giudice. (V 574/73, mass n 362643; 951/71, mass n 350881).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)