Sez. 1, Sentenza n. 951 del 03/04/1971 (Rv. 350881 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - CONDIZIONI - SENTENZA DEFINITIVA O NON - PRONUNCIA INCIDENTALE O COSA GIUDICATA - IRRILEVANZA - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - ININFLUENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ENUNCIATI IN SENTENZA - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - CONDIZIONI - SENTENZA DEFINITIVA O NON - PRONUNCIA INCIDENTALE O COSA GIUDICATA - IRRILEVANZA - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - ININFLUENZA.*
L'art 72 della legge sul registro approvata con RD 30 dicembre 1923, n 3269, condiziona la applicazione della tassa di titolo al solo fatto che la convenzione verbale o scritta su cui essa deve applicarsi sia il presupposto di una decisione giudiziale, senza distinguere se questa sia definitiva o non definitiva, ne se abbia pronunciato incidenter tantum, ovvero con efficacia di giudicato. La forza probante dell'accertamento compiuto a tal fine da una sentenza giudiziale non viene meno neppure nella ipotesi della Estinzione del processo nei gradi ulteriori del giudizio. (V 1799'62).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)