Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 24/06/2005 Ud. (dep. 13/07/2005) Rv. 232099 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - assicurazione delle fonti di prova | Rilevazione di impronta papillare - Attività di ricerca e conservazione delle tracce del reato - Compiti di spettanza della polizia giudiziaria, anche di iniziativa ed anche dopo la comunicazione della notizia di reato.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - assicurazione delle fonti di prova
Le operazioni di evidenziazione e fissazione dell'impronta papillare, rinvenuta su un oggetto presumibilmente utilizzato dagli autori del reato, rientrano nell'ambito delle attività di assicurazione delle fonti di prova, e in particolare tra quelle volte alla ricerca e alla conservazione delle tracce pertinenti al reato (art. 348, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen.), che la polizia giudiziaria deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato al P.M. e anche dopo l'intervento di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)