Sez. 1, Sentenza n. 10823 del 11/11/1996 Ud. (dep. 17/12/1996) Rv. 206423 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Accertamenti dattiloscopici - Raffronto tra impronte rilevate su oggetti e quelle dell'imputato - Risultanze - Valutazione probatoria da parte del giudice nell'esercizio del suo libero convincimento - Possibilità - Sussistenza - Necessità di disporre perizia - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
Gli accertamenti dattiloscopici eseguiti dalla polizia giudiziaria si esauriscono nel rilevamento delle impronte su oggetti e nel raffronto delle stesse con quelle dell'imputato, di guisa che tale attività, non richiedendo la conoscenza di particolari cognizioni tecnico-scientifiche, non dà luogo ad un vero e proprio giudizio tecnico, ma solo ad un accertamento di dati obiettivi, che ben possono essere valutati dal giudice nel pieno esercizio del suo libero convincimento senza necessità di disporre una perizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)