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Sez. 1, Sentenza n. 34022 del 06/10/2006 Ud. (dep. 11/10/2006) Rv. 234884 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Annotazione dell'attività relativa ai rilievi dattiloscopici - Acquisibilità nel fascicolo del PM - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza - Redazione contestuale del verbale dei rilievi dattiloscopici - Obbligatorietà - Esclusione - .
Stato
decisa il 2006-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234884-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma secondo, cod.proc.pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.proc.pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti. (In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)