Sez. 1, Sentenza n. 6929 del 21/11/1983 (Rv. 431592 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - PAGAMENTO DEL DEBITO ALTRUI - ATTO A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITÀ - REVOCA - SENTENZA RELATIVA - CARATTERE DICHIARATIVO - RETROATTIVITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - PAGAMENTO DEL DEBITO ALTRUI - ATTO A TITOLO GRATUITO - CONFIGURABILITÀ - REVOCA - SENTENZA RELATIVA - CARATTERE DICHIARATIVO - RETROATTIVITÀ.*
Il pagamento del debito altrui è per chi paga un atto a titolo gratuito in quanto il beneficio è destinato all'originario debitore rimasto estraneo all'atto e tale liberalità, in caso di fallimento del solvens, è colpita dall'inefficacia ex lege (art. 64 legge fallimentare) nei limiti di quanto si è depauperato il suo patrimonio, con danno quindi dei creditori del solvens stesso. Pertanto qualora siffatto pagamento sia stato revocato, la sentenza che quell'inefficacia abbia riconosciuto ha carattere dichiarativo e necessariamente retroattivo al momento della dichiarazione di fallimento del solvens.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)