Sez. 1, Sentenza n. 6739 del 12/03/2008 (Rv. 602559 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Estinzione dell'obbligazione altrui - Pagamento effettuato dal terzo poi fallito - Gratuità - Criteri - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
In tema di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 legge fall., ove si tratti di atto dispositivo del proprio patrimonio senza diretto corrispettivo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a cessioni immobiliari concluse dalle società fallite con efficacia solutoria dei debiti assunti verso l'"accipiens" dai soci delle prime).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)