Sez. 2, Sentenza n. 12350 del 05/12/1997 (Rv. 510741 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE | "Servitus altius non tollendi" costituita convenzionalmente - Costruzione, sul fondo servente, di un edificio, di altezza superiore limite convenzionalmente stabilito - Mancato uso dello "jus proibendi" da parte del proprietario del fondo dominante per un periodo superiore a venti anni - Estinzione della servitù.
SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE
Nelle servitù negative nelle quali l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto successivamente ad un evento che lo abbia violato e tale evento si produce per il solo verificarsi di un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Pertanto, qualora sia stata convenzionalmente costituita una " servitus altius non tollendi " con precisa determinazione del suo limite di altezza, il mancato uso dello " jus proibendi " da parte del proprietario del fondo dominante, nonostante la costruzione sul fondo servente di un edificio di altezza superiore al limite convenzionalmente fissato, per un periodo di oltre venti anni, comporta l'estinzione della servitù per prescrizione nei limiti segnati dalla dimensione della costruzione eseguita e mantenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)