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Sez. 2, Sentenza n. 1613 del 07/04/1978 (Rv. 391011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA EFFETTIVA - ACCERTAMENTO - PROVA - PRESUNZIONI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA EFFETTIVA - ACCERTAMENTO - PROVA - PRESUNZIONI - APPLICABILITA.*

Anche al fine della validita della notificazione eseguita a norma degli artt 139 e 140 cod proc civ, l'accertamento che il luogo nel quale la notificazione viene eseguita e quello dell'effettiva residenza della persona, quale luogo di dimora abituale, e non soltanto del suo domicilio, puo essere condotta avvalendosi di ogni mezzo di prova, non escluse le presunzioni semplici. (V 4164/74, mass n 372813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)