Sez. 2, Sentenza n. 1613 del 07/04/1978 (Rv. 391011 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA EFFETTIVA - ACCERTAMENTO - PROVA - PRESUNZIONI - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA EFFETTIVA - ACCERTAMENTO - PROVA - PRESUNZIONI - APPLICABILITA.*
Anche al fine della validita della notificazione eseguita a norma degli artt 139 e 140 cod proc civ, l'accertamento che il luogo nel quale la notificazione viene eseguita e quello dell'effettiva residenza della persona, quale luogo di dimora abituale, e non soltanto del suo domicilio, puo essere condotta avvalendosi di ogni mezzo di prova, non escluse le presunzioni semplici. (V 4164/74, mass n 372813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)