Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 10/12/1974 (Rv. 372813 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DI MORA, DOMICILIO - RESIDENZA O DOMICILIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RISULTANZE ANAGRAFICHE - VALORE PRESUNTIVO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DI MORA, DOMICILIO - RESIDENZA O DOMICILIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RISULTANZE ANAGRAFICHE - VALORE PRESUNTIVO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Ai fini della Determinazione del luogo di residenza o di domicilio di persona destinataria della notificazione, deve farsi riferimento unicamente al luogo ove questa dimora, di fatto, in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo, come tali, essere vinte da prova contraria legittimamente desumibile da qualsiasi fonte, anche presuntiva, di convincimento. (V 800'72, mass n 356266; 1051'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)