Sez. 1, Sentenza n. 6140 del 06/12/1985 (Rv. 443277 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'AZIONE RIGUARDO AL FIGLIO - ESTENSIONE AI FIGLI NATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'AZIONE RIGUARDO AL FIGLIO - ESTENSIONE AI FIGLI NATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151.*
Il principio dell'imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, di cui all'art. 270 cod. civ. nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, trova applicazione, ai sensi dell'art. 232 di tale legge, anche in favore dei figli nati prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che l'esperibilità da parte di questi ultimi della suddetta Azione non può trovare ostacolo nel decorso di termini di decadenza fissati dalla precedente normativa, salvo restando il limite costituito dalla formazione di giudicato sostanziale. (V 6859/83, mass n 431521; (V 855/83, mass n 425609; (V 3517/82, mass n 421495).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 114, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 115, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)