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Sez. 1, Sentenza n. 6859 del 17/11/1983 (Rv. 431521 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 151 DEL 1975 - ESTENSIONE AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431521-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 151 DEL 1975 - ESTENSIONE AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - AMMISSIBILITÀ.*

La nuova disciplina dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale che, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 270 cod. civ., è stata vincolata da qualsiasi termine di prescrizione o di decadenza, si applica, in virtù dell'art. 232 della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, i quali, pertanto, possono farla valere anche se incorsi in decadenza sulla base della previgente disciplina. (Conf 855/83, mass n 425609; (Conf 3517/82, mass n 421495; (Conf 2485/82, mass n 420352; (Conf 6568/81, mass n 417411).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 271 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)