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Sez. 1, Sentenza n. 3517 del 10/06/1982 (Rv. 421495 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - ESTENSIONE AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DISCIPLINA EX ART. 232 DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421495-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - ESTENSIONE AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - DISCIPLINA EX ART. 232 DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 30 COST. - ESCLUSIONE.*

L'art. 232 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale, in tema di Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, estende la disciplina introdotta dalla legge medesima ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore, senza termini di prescrizione o decadenza (salve restando le situazioni definitivamente esaurite, come nel caso di decadenza pronunciata con sentenza passata in giudicato), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, atteso che, tale estensione rivolta ad assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio, configura applicazione dei principi fissati dalle predette norme costituzionali, sull'uguaglianza in genere e sulla massima tutela della filiazione naturale, compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, e che inoltre i limiti per la ricerca della paternità naturale, pretesi dal terzo comma del citato art. 30 della Costituzione, con rinvio al legislatore ordinario per la loro concreta identificazione, hanno trovato attuazione nelle Disposizioni degli artt. 251, 252, 253, 255, 269, 270 e 274 (nuovo testo) cod. civ.. (V 2485/82, mass n 420352; (V 1752/81, mass n 412435).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 251, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 255, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)