Sez. 3, Sentenza n. 3603 del 13/04/1999 (Rv. 525252 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Giudizio di Cassazione - Incarico professionale conferito dalla Pubblica Amministrazione al professionista - Forma scritta - Necessità ai fini della regolare costituzione in giudizio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La mancanza della forma scritta per il contratto d'opera stipulato dalla pubblica amministrazione (nella specie, un Comune) con un avvocato rileva unicamente nei rapporti interni tra committente e professionista, mentre non riverbera alcun effetto in ordine alla regolare costituzione della p.a. nel giudizio di cassazione, sempre che siano state rispettate le regole di cui alla legge 8.6.1990 n. 143 e di cui all'art. 365 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)