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Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 15/07/1996 (Rv. 498557 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio - Competenza esclusiva della giunta municipale ex art. 35 legge n. 142 del 1990 - Giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge - Necessità della ratifica da parte del consiglio comunale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498557-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla Legge n. 142 del 1990, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune è la giunta municipale in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi di decentramento (art. 35). Tale innovazione rispetto ai giudizi già in corso rende definitivamente operante l'autorizzazione in precedenza conferita dalla Giunta elidendo l'esigenza della ratifica da parte del Consiglio prescritta dalla normativa anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)