Sez. 2, Sentenza n. 6182 del 27/06/1994 (Rv. 487229 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere | Contratto d'opera professionale - P.A. quale parte agente "iure privatorum" - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Delibera dell'organo collegiale autorizzante - Il conferimento dell'incarico - Insufficienza.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere
Il contratto di opera professionale quando ne sia parte la pubblica amministrazione anche se questa agisca "iure privatorum" richiede "ad substantiam" la forma scritta e a tal fine è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)