Sez. 2, Sentenza n. 8220 del 23/05/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160621 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONCORSO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONCORSO - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi delittuosa di ricettazione di particolare tenuità, di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., è assorbita la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Invero, la tenuità del valore della cosa ricettata, se sussiste, fa parte di quel coacervo di circostanze oggettive e soggettive che inducono a considerare il fatto, nel suo complesso, di particolare tenuità, e non può, pertanto, esser presa in esame una seconda volta ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (Conf mass n 151368); (contra mass n 154126; (contra mass n 153323; (contra rv: 900068).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)