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Sez. 3, Sentenza n. 1742 del 13/02/1992 (Rv. 475694 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni | Danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato - Limiti di risarcibilità posti dall'art. 21 legge 990 del 1969 - Ambito di applicazione - Danni morali - Risarcibilità - Criteri.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475694-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Liquidazione dei danni

I limiti di risarcibilità dei danni alla persona cagionati da veicolo o natante non identificato, posti, con particolare riguardo alla qualifica di vivente a carico, dall'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, mediante il rinvio alle norme del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) operano solo per i danni patrimoniali ma non per i danni morali, i quali, pur rientrando tra quelli che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è obbligato a risarcire, sono, quindi, risarcibili secondo la disciplina ordinaria indipendentemente dal requisito della vivenza a carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)