Sez. T, Sentenza n. 12713 del 13/05/2025 (Rv. 675045-01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 - Termini per l'accertamento dei redditi -
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
Riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente - Necessità - Responsabilità del cessionario - Autonomia - Esclusione.
279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE In genere.
In tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)