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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI | Pagamento dell'imposta e delle sanzioni – Cessione d'azienda – Responsabilità solidale del cessionario – Configurabilità – Portata – Conseguenze – Notifica dell'avviso di accertamento al cedente – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659507-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI

L'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l'ipotesi della cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno dei due casi, tuttavia, l'avviso di accertamento diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)