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Sez. 5 - , Sentenza n. 29722 del 29/12/2020 (Rv. 660039 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI | Cartella di pagamento - Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Preventiva notifica dell’avviso di accertamento al cessionario - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660039-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI

L'avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)