Sez. 2, Sentenza n. 38903 del 10/10/2007 Cc. (dep. 19/10/2007) Rv. 238223 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE | Prelievo di materiali organici (nella specie: tracce di saliva) - Sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996 - Reperti legittimamente prelevati - Limiti alla utilizzazione - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, comma secondo, cod. proc. pen., e fino al sopravvenire di una normativa "ad hoc", non è consentito eseguire coattivamente prelievi di reperti organici sulla persona dell'indagato/imputato al fine di espletare accertamenti peritali; resta, tuttavia, legittima la raccolta di qualsiasi elemento probatorio posta in essere tramite il corretto uso del potere-dovere di perquisizione e sequestro, anche se sia finalizzato alla raccolta delle cosiddette tracce biologiche (capelli, sangue, cute, saliva e sperma).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)