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Sez. 1, Sentenza n. 1011 del 20/03/1976 (Rv. 379659 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - QUESTIONE DI MERITO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379659-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - QUESTIONE DI MERITO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Attengono alla legitimatio ad causam solo le questioni come, ad esempio, quelle relative alla titolarita dell'Azione surrogatoria, o alla cosiddetta legittimazione straordinaria - concernenti la spettanza del diritto potestativo di ottenere non gia una sentenza favorevole, ma una qualsiasi decisione di merito. Sono invece questioni di merito - e non possono essere percio proposte per la prima volta nel giudizio di Cassazione - quelle sulla titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e cioe sull'appartenenza alla parte del diritto controverso. (Conf 1280/75, mass n 374772; (Conf 443/73, mass n 362441).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)