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Sez. 3, Sentenza n. 443 del 13/02/1973 (Rv. 362441 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362441-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DIFFERENZE.*

La legittimazione ad agire va tenuta distinta dalla titolarita del rapporto sostanziale: essa costituisce una condizione per la trattazione del merito della causa, dovendosi intendere l'Azione non come il diritto ad una sentenza favorevole, ma come il potere di ottenere dal giudice una pronuncia giudiziale sia essa favorevole o sfavorevole, e pertanto non va confusa con la titolarita attiva del rapporto giuridico dedotto in causa, la quale attiene al merito. (Conf 1313/71, mass n 351514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)