Sez. 1, Sentenza n. 5110 del 16/04/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164569 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA PRONUNCIATA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA PRONUNCIATA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE CIVILE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, sia pure generica, al risarcimento a favore della parte civile dei danni cagionati da un reato compreso successivamente nell'amnistia concessa con d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, il ricorso in Cassazione deve essere ugualmente deciso ai sensi dell'art. 12 comma primo legge 3 agosto 1978 n. 405 ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, a nulla rilevando la mancata comparizione della parte civile in questa Sede che - in base al principio dell'immanenza della Costituzione (art. 92, comma primo cod. proc. pen.) - non equivale a revoca che si ha soltanto nei casi previsti dagli artt. 101 e 102 cod. proc. pen. (V mass n 147687).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 101, Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)