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Sez. 6, Sentenza n. 25761 del 09/02/2017 Cc. (dep. 23/05/2017) Rv. 270437 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato deegli enti - Misure cautelari interdittive - Sospensione ex art.49 D.Lgs. n.231 del 2001 - Adozione condotte riparatorie - Proroga del termine - Valutazione discrezionale del giudice - Possibilità.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270437-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato degli enti, il termine assegnato all'atto della sospensione della misura cautelare interdittiva, disposta al fine di consentire alla società l'adempimento delle prescrizioni previste dall'art.17 D.Lgs. n.231 del 2001, può essere prorogato dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale in ordine ai tempi necessari alla società per realizzare, ovvero per completare, le condotte riparatorie. (In motivazione, la Corte ha precisato che la proroga del termine, pur non essendo espressamente prevista dalla normativa, non può ritenersi esclusa, ma il suo diniego non determina una violazione di legge).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 17, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)