Sez. U, Sentenza n. 51515 del 27/09/2018 Cc. (dep. 14/11/2018) Rv. 273935 - 02
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Misure cautelari interdittive – Appello - Avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie – Revoca – Sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione – Dichiarazione di inammissibilità “de plano” – Esclusione - Ragioni.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato degli enti, l'appello avverso una misura interdittiva che, nelle more dell'impugnazione sia stata revocata a seguito dell'adempimento delle condotte riparatorie di cui agli artt.17 e 49, d.lgs. n.231 del 2001, non può essere dichiarato inammissibile "de plano", ai sensi dell'art.127, comma 9, cod.proc.pen., ma deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, atteso che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale in merito al perdurante interesse all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 17, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 49, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)