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Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 04/02/1998 (Rv. 512205 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Istanza del P.M. e decreto del Presidente del Tribunale di fissazione di udienza - Notifica di entrambi - Necessità - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Fondamento - Violazione - Nullità del giudizio - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512205-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Se per l'irrogazione delle pene disciplinari, al notaio non sono notificati sia l'istanza del P.M., sia il decreto del Presidente del Tribunale che fissa l'udienza in camera di consiglio (art. 152 legge 16 febbraio 1913 n.89), è violato il principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.)- applicabile a tale procedimento in quanto l'art. 157 della stessa legge richiama la disciplina del cod. proc. civ. applicabile ai procedimenti camerali - perché, in mancanza della prima, non è possibile approntare una difesa consentanea agli addebiti (a meno che il decreto li riferisca unitamente alla sanzione richiesta dal P.M.), ed, in mancanza del secondo, esporla, sì che il giudizio è nullo, salva la sanatoria, se il giudice del merito accerti, dalla difesa svolta, la conoscenza specifica del thema decidendum da parte del notaio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 267, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 152, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)