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Sez. U, Sentenza n. 8066 del 08/08/1990 (Rv. 468724 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONVOCAZIONE CON SEMPLICE AVVISO DELL'UDIENZA PRIVO DELLA FORMALE CONTESTAZIONE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468724-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONVOCAZIONE CON SEMPLICE AVVISO DELL'UDIENZA PRIVO DELLA FORMALE CONTESTAZIONE - NULLITÀ.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, configura violazione del diritto di difesa del professionista incolpato, con conseguente Invalidità della decisione resa dal consiglio dell'ordine locale, la sua convocazione per la udienza di discussione anziché con la citazione per il giudizio prevista dall'art. 47, ultimo comma, del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, completata dalla circostanziata menzione degli addebiti, espressamente prescritta dall'art. 48, primo comma, n. 2, dello stesso decreto, con un mero avviso dell'udienza del tutto privo della prescritta formale contestazione. (V 6129/88, mass n 460529; (V 3374/86, mass n 446330; (V 2176/81, mass n 412895).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)