Sez. 5, Sentenza n. 9395 del 20/04/2007 (Rv. 598193 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Carattere perentorio - Fondamento - Ricorso notificato ad ufficio incompetente - E pervenuto all'ufficio competente oltre il termine - Conseguenze - Inammissibilità - Costituzione in giudizio dell'ufficio competente - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
La speciale disciplina del processo tributario dettata dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, segnatamente, per l'introduzione del giudizio, dagli artt. 10, 11 e 12, attribuisce agli uffici finanziari che hanno emesso l'atto impugnato la capacità di stare in giudizio, il che comporta l'identificazione delle diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria ai fini della "legitimatio ad causam" e "ad processum" come distinti soggetti giuridici. Ne consegue che è inammissibile il ricorso notificato ad ufficio diverso da quello che aveva emesso l'atto impugnato, a nulla valendo la costituzione in giudizio dell'ufficio competente, avvenuta per far valere la tardività dell'impugnazione, essendo l'atto introduttivo pervenuto ad esso, dall'ufficio incompetente cui era stato notificato, oltre il termine di sessanta giorni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)