diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7814 del 19/05/2003 (Rv. 563285 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER IRREGOLARITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Rimessione alla commissione tributaria provinciale ex art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Non regolare costituzione o integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado - Mancata notifica all'ufficio del ricorso introduttivo - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563285-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER IRREGOLARITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO

La remissione della causa alla commissione tributaria provinciale prevista dall'art. 59, comma primo, lettera b), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l'ipotesi di non regolare costituzione o integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado non può trovare applicazione quando, per la mancata notifica all'ufficio tributario del ricorso, semplicemente presentato alla commissione adita, neppure sia stato costituito il contraddittorio, ove si consideri che in tale caso, ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo decreto, la inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce, con la conseguente definitività dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)