Sez. U, Sentenza n. 5873 del 13/04/2012 (Rv. 622304 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello - Limiti e condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio da parte del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio è tempestivamente riproposto a seguito di una precedente declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, è legittimato a sollevare d'ufficio il conflitto, dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, a condizione che il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione non sia ormai precluso, come nel caso in cui la questione di giurisdizione non sia stata esaminata dal Tar in primo grado, salvo che tale giudizio si sia chiuso in base all'esame di questioni attinenti all'ordine del processo e, quindi, logicamente pregiudiziali rispetto alla stessa questione di giurisdizione (la S.C. ha così interpretato l'art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 104 del 2010, enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)