Sez. 3, Sentenza n. 3904 del 06/12/1968 (Rv. 337407 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - DANNI ALLE COSE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - DETENZIONE DELLA COSA IN VIRTU DI RAPPORTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - DANNI ALLE COSE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - DETENZIONE DELLA COSA IN VIRTU DI RAPPORTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE.*
In tema di responsabilita da fatto illecito, legittimati ad agire per il risarcimento dei danni alle cose sono soltanto il proprietario di queste e, quando esistano, i titolari di diritti reali limitati sulle stesse. Coloro i quali si trovino rispetto alla cosa in un rapporto di mera detenzione nomine alieno, in virtu di rapporto obbligatorio, non sono, invece, legittimati ad agire per il ristoro dei detti danni, perche non risentono alcun pregiudizio per la distruzione o il deterioramento della cosa stessa. Pertanto, il comodatario della cosa difetta di legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni subiti dalla cosa, essendo egli titolare di un diritto relativo di credito, passibile di lesione diretta solo per via dell'inadempimento della parte obbligata (comodante).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)