diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 60 del 07/01/1991 (Rv. 470384 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere | Danno reclamato da un coniuge per anticipata cessazione della propria attività lavorativa al fine di offrire assistenza all'altro coniuge rimasto vittima di incidente stradale - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470384-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere

Con riguardo a fatto illecito produttivo di lesioni personali, la responsabilità risarcitoria dell'autore si estende al pregiudizio subito dai familiari della vittima solo se lo stesso si ponga in rapporto di causalità con l'illecito, e, quindi, non ne rappresenti mera conseguenza mediata ed indiretta. Pertanto, in relazione al danno che un coniuge reclami sotto il profilo della cessazione anzitempo della propria attività lavorativa per potere offrire assistenza all'altro coniuge rimasto vittima di incidente stradale, l'affermazione della suddetta responsabilità postula che si dimostri la necessarietà e proporzionalità di quel comportamento, rispetto alle oggettive esigenze del coniuge infortunato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)