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Sez. 3, Sentenza n. 12195 del 01/12/1998 (Rv. 521305 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Omessa diagnosi di malformazionè del feto - Danno alla salute della madre - Domanda risarcitoria formulata dal padre - Accoglibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521305-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il danno va considerato causato dall'illecito (ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.) quando, pur non essendo conseguenza diretta ed immediata di quest'ultimo, rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Ne consegue che, qualora l'imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all'aborto, e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzabile che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito. Quest'ultimo, però, va rigorosamente accertato in concreto, senza possibilità per il giudice di merito di ricorrere al fatto notorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)