Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 11/02/1998 (Rv. 512498 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Incapacità di procreare conseguita ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza - In soggetto già madre di altro figlio - Diritto del coniuge e del figlio al risarcimento del danno morale e/o del danno biologico - Configurabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nessun diritto al risarcimento del danno, morale o biologico, è configurabile in capo al marito ed al figlio minore di una donna che, a seguito di un intervento di interruzione volontaria di gravidanza, abbia subito lesioni personali cagionanti la perdita della capacità di procreare. Non è, difatti, legittimamente predicabile la esistenza, nella specie, di un danno biologico in capo ai predetti soggetti, atteso che la legge (costituzionale e/o ordinaria) riconosce loro, sotto il profilo dell'accrescimento del nucleo familiare, non un diritto soggettivo ma, al più, un interesse di mero fatto (prevedendo l'art. 5 della legge 194/78 - sottoposto anche al vaglio positivo della Corte Costituzionale in punto di conformità ai principi della Carta fondamentale -, anche in caso di donna legittimamente coniugata, l'audizione del marito come mera eventualità, ed escludendo, comunque, ed in ogni caso, qualsiasi rilevanza della di lui volontà in ordine alla decisione della moglie di interrompere la gravidanza), così che non "ingiusto", per il marito(e, a maggior ragione, per il figlio), si appalesa l'atto illecito "de quo" consumato nei confronti della donna, né è, per converso, configurabile, in capo ai medesimi soggetti, una autonoma risarcibilità del danno morale, riconoscendo l'art. 185 cod. pen. la titolarità dell'azione risarcitoria al solo soggetto passivo del reato di lesioni colpose, e non anche ai prossimi congiunti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)